“L’eccezionale gravità della situazione giustifica l’esclusione di Aspi dai lavori per la ricostruzione del ponte di Genova”.
Con questa motivazione la Corte ha respinto i 6 ricorsi del Tar della Liguria che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’articolo 41 della Carta per l’esclusione di Aspi dalle opera di demolizione e ricostruzione del Morandi, affidate al Commissario straordinario con spese a carico del concessionario.
Era stata la società a rivolgersi al Tar per lamentare la violazione di una serie di diritti che sconfinavano, secondo i legali dell’azienda, nell’illegittimità costituzionale.