Il presidente del Parlamento europeo(PE) gode di un’ampia gamma di poteri esecutivi e rappresentativi, in primo luogo per presiedere ai lavori del Parlamento e per garantirne il corretto svolgimento.
La procedura per l’elezione del Presidente del PE è stabilita nel regolamento del Parlamento stesso, agli articoli da 14 a 16. I candidati possono essere presentati da un gruppo politico o da un gruppo di deputati che raggiunge la soglia minima, vale a dire 1/20 dei deputati. Prima della votazione, i candidati possono intervenire in Aula per un massimo di cinque minuti.
L’elezione si svolge a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Le schede bianche o nulle non sono prese in considerazione.
Se nessun candidato viene eletto al primo turno di votazioni, gli stessi o altri candidati possono ripresentarsi per un secondo turno, alle stesse condizioni.
Un terzo turno può aver luogo, se necessario, sempre con le stesse regole. Se nessuno dei candidati viene eletto al terzo turno di votazione, i due candidati con il maggior numero di voti procedono a un quarto e ultimo turno di votazione, in cui risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti.
Una volta eletto, il nuovo presidente assume il ruolo e può pronunciare un discorso di apertura.